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Divagazioni in tema di cattopedofilia. L’avvio del dibattito ufficiale

In un recente articolo già riprodotto tra i post di Terra di Nessuno Sandro Magister vede delinearsi «tre risposte» nell’avvio del dibattito ufficiale  interno alla Chiesa cattolica sul tema della pedofilia tra il clero. Queste tre linee sarebbero: quella aperta dalla rivista Civiltà Cattolica; quella che corre sul filo della polemica, tutta interna al collegio cardinalizio, tra l’Arcivescovo di Vienna Schönborn e il Segretario di Stato emerito, Sodano, ed infine la posizione personale del Papa.
Ammesso che davvero esista un primo tentativo di articolare una reazione, queste tre linee, più che risposte, dovrebbero dirsi divagazioni. In ciascuno di questi tre percorsi rimangono zone d’ombra e di ambiguità legati alla natura difensiva dei rispettivi intenti inespressi. Mi sforzerò qui di seguito a chiarire il perché.

La “Civiltà Cattolica”, storica rivista dei gesuiti italiani sotto il diretto controllo della segreteria di Stato del Vaticano (cioè, non Ratzinger, bensì Bertone) prova a smarcare il Vaticano gettando sul tappeto del dibattito un problema enorme: quello dell’ambivalenza delle strategie inconsce di difesa psichica che sono in azione nei meccanismi collettivi di rimozione della pedofilia. Il fenomeno pedofilia è subdolo e perturbante perché incorporato nelle pulsioni autodistruttive strutturalmente compresenti nelle radici psichiche della socialità umana. Un orrore che non può essere riscattato neppure dalla grazia dell’infanzia perché proprio questa, nel fenomeno pedofilia, si presenta col volto seduttivo ed inquietante di una regressione kenotica del sé. L’approccio psicoterapeutico dal canto suo si trova al momento ad essere servitore di tre padroni: criminalizzazione, patologizzazione e sdoganamento sociale dell’investimento erotico pedofilo. Quello che i due autori di Civiltà Cattolica chiamano “strano silenzio” della psicologia ufficiale in realtà non è che la faccia scientifica di questa rimozione collettiva.
La psicologia dei due autori di “Civiltà Cattolica” dal canto suo non è in una situazione più favorevole. Essa può aspirare alla scientificità nella misura in cui fosse sganciata da qualsiasi intenzione strumentale. Ma può esserlo, a buon diritto, dal momento che l’intera operazione sembra dettata dalla preoccupazione della committenza di mettere in sicurezza il valore del celibato?

Schönborn e Bertone. Il primo rimprovera al goffo tentativo dell’altro di minimizzare il problema e stornare l’attenzione sulla presunta mala fede del sistema mediatico un’ulteriore mancanza di rispetto per le vittime della pedofilia dei preti.
Al proposito osserviamo ancora una volta l’interferenza tra due distinti piani del discorso, quello scientifico e quello teologico, dovuto paradossalmente alla sfiducia del magistero sulla capacità del proprio specifico patrimonio linguistico di essere portatore di senso in un dibattito pubblico che si svolge in un’arena secolarizzata. L’interferenza è questa: se la Chiesa si autocomprende come società, non può d’altra parte del tutto perfezionare questa autocomprensione entro un orizzonte mondano. In ordine al male, ad esempio, la Chiesa non è società che possa ritenere esauriti i propri compiti nella stesura di un cordone sanitario attorno al male o a se stessa con lo scopo di preservarsi dal contagio. Essa in ordine al male ha ricevuto dall’alto un potere salvifico, sanante e divinizzante.
Un’indagine scientifica che dimostri che la società ecclesiale non è più esposta di ogni altra, né meno, al male pedofilo, non solo non è strutturalmente in grado di cogliere la diversità specifica soprannaturale della Chiesa; ma qualora la guida pastorale della Chiesa facesse un reale affidamento a questo approccio “scientifico”, l’intera società umana rischierebbe di rimnere senza le sue armi decisive nella lotta al male.
Un esempio. I progetti di cosiddetta “tolleranza zero” sarebbero ragionevoli in una società qualsiasi. Nella Chiesa non bastano, perché in essa si deve osare la speranza della guarigione, per sé e per l’intera convivenza umana. Nella ricostituzione della propria rispettabilità sociale ottenuta tramite il semplice spostamento del soggetto problematico dallo stato clericale a quello laicale e l’affidamento al braccio secolare della giustizia la comunità ecclesiale dovrebbe in realtà vedere una sconfitta della categoria conciliare di “Popolo di Dio”  e una dimissione dal proprio compito specifico di essere strumento universale di salvezza. La Chiesa per essere all’altezza di sé può e deve trovare la via di una vera riconciliazione e deve saper tradurre in reali strategie di risanamento sociale l’esigenza evangelica del perdono.

La posizione di Benedetto XVI è quella che si va delineando dopo la lettera al clero irlandese e i discorsi tenuti durante il suo recente viaggio a Fatima, ma anche e soprattutto dopo l’altolà di questi giorni all’indirizzo del suo ex allievo Schönborn. Il monito del Papa  all’arcivescovo di Vienna scombina gli schemi troppo semplificati di chi pensava il pontefice ovviamente schierato nella lista dei buoni, così come offre altrettanto facili conferme a chi dubita della sincerità delle sue ultime dichiarazioni. Per il momento è possibile osservare, a tutto vantaggio, credo, di una maggiore profondità dell’analisi, che il richiamo di Roma al primate austriaco mira a ristabilire criteri formali di esercizio di potere gerarchico nella Chiesa, senza nulla dire del merito delle critiche di Schönborn a Sodano.
Ma evidentementemente gli aspetti che scendono più in profondità sono da cercare altrove. Ratzinger è l’unico finora che, usando un linguaggio specificamente teologico (“peccato”, “persecuzione”), cioè un sistema linguistico appropriato alla specifica pertinenza della pedofilia nell’esistenza ecclesiale, scorge la vera provenienza e le reali dimensioni del pericolo per la Chiesa e non se ne faccia una visione in qualche modo strumentale. Egli non sembra tuttavia disposto a radicalizzare l’analisi, perché appellandosi anche formalmente ad un ritorno a modelli clericali tradizionali in realtà crede di poter salvare un modo d’essere Chiesa che non è probabilmente affatto alieno dai processi attraverso i quali questo specifico male si è oggettivato nella Chiesa, fino a stabilire relazioni simbiotiche con le sue stesse strutture.
Per usare una metafora biologica per dire non troppo inadeguatamente il tipo di pericolo rappresentato dalla pedofilia, in quanto perversione della cura, per ogni organismo sociale essa è come un virus che ne attacca il sistema immunitario, cioè proprio quello che dovrebbe riconoscerlo e combatterlo, persuadendolo all’autodistruzione.

Poiché la pedofilia in generale è una perversione della relazione di cura e la relazione di cura è sempre integrata sistemicamente nelle modalità di organizzazione del potere, chi pensa di risolvere il problema della pedofilia all’interno della Chiesa semplicemente isolando i preti pedofili senza giungere a ripensare e rimodellare completamente le forme di gestione del potere nella Chiesa, allora s’illude.
E (questione certo non secondaria, che sicuramente non sfugge all’intelligenza teologica di Ratzinger!) l’infallibilità del papa non si estende agli aspetti pastorali e disciplinari dell’organizzazione ecclesiastica.

  1. 1 luglio 2010 alle 18:56

    E tu quanto dici da 1 a 1000 che la teologia del Papa possa varcare il muro della curia romana?

    • 6 luglio 2010 alle 23:20

      Penso che non dipenderà dallo spessore della resistenza politica della curia, ma da una precisa forma della comunicazione. Dipende da quante orecchie al di là di quel muro sapranno applicare i codici appropriati al messaggio di Benedetto XVI.

      • 7 luglio 2010 alle 15:59

        Allora cambio la domanda. Da 1 a 1000 quante orecchie sfuggiranno al firewall (e alla disinformazione, stile guerra ferdda) della curia romana e acquisiranno la corretta forma di comunicazione?

      • 9 luglio 2010 alle 0:18

        In un certo senso chi ha orecchie per intendere, non potrà fare a meno d’intendere. Il linguaggio teologico (come ogni linguaggio) è come una frequenza che viene ricevuta solo da chi è sintonizzato su di essa. Il firewall può funzionare solo per chi non possiede i codici. Resta naturalmente aperto il problema della buona volontà, vale a dire che chi capisce non faccia finta di non aver capito.

        Bisogna vedere però quanto Benedetto XVI stesso non sia imbevuto di mentalità curiale ed in qualche modo si autocensuri.
        Mi riferisco ad alcuni fatti recenti: l’intervento del Papa nel dirimere la polemica tra Schönborn e Sodano, per esempio, è ambivalente. Poi c’è la rimozione di Mons. Re che nella congregazione dei vescovi ha coperto le spalle a personaggi come Cassisa, arcivescovo emerito di Monreale dalle discusse amicizie mafiose e il rinnovo dei vertici di Propaganda Fide, che suona come una volontà di voltar pagina dopo i recenti scandali che hanno visto coinvolti gentiluomini della Santa Sede. Ma nello stesso tempo la nomina di Fisichella alla presidenza del consiglio per la nuova evangelizzazione in Europa a mio avviso mette nel posto sbagliato l’uomo sbagliato, perché ha una visione culturalista dell’evangelizzazione. Fisichella è quello, per intenderci, che nel dibattito sulla pedofilia dei preti ha tenuto la linea della “mela marcia”: singoli preti che hanno sbagliato e vanno isolati.

        Infine vorrei aggiungere che la cattopedofilia, da un punto di vista strettamente teologico-morale, presenta tratti tipici della “struttura di peccato”. In poche parole si tratta di questo: il male tende ad oggettivarsi nelle forme storiche e nelle istituzioni in cui si struttura la convivenza umana. Ciò vale anche per la Chiesa. Poiché tali forme storiche sono anche una delle condizioni dell’autocomprensione di una collettività umana, queste ultime hanno la tendenza non solo a non “vedere” questo “male oggettivato”, ma a vedervi anzi una condizione indispensabile alla propria costituzione nel mondo.
        A mio parere è quello che accade quando si fa quadrato intorno al celibato ecclesiastico, rifiutandosi di constatare quanta parte del problema cattopedofilia sia legato al sistema di formazione del clero e in ultima analisi non al celibato in sé ma al suo carattere obbligatorio per il clero.

      • 9 luglio 2010 alle 11:29

        Mons. Fisichella?
        Ha tutte le carte a posto!
        a) E’ il più elegante, direi quasi fico.
        b) E’ ospite quasi fisso di Bruno Vespa.
        c) Nessuno gli potrebbe restare attaccato, tanto è untuoso.
        d) E’ rettore di una università pontificia, quindi di giovani maschi se ne intende.
        e) …

      • 9 luglio 2010 alle 12:54

        e) … È stato mio professore alla Gregoriana…

      • 12 luglio 2010 alle 10:28

        … è un poco ambigua. come aggiunta … (!!!) non trovi?!!!

        PS E com’era rispetto a come appare d Vespa?

      • 12 luglio 2010 alle 12:42

        Come vedi, tutti hanno la loro possibilità di riscatto, almeno una volta nella vita. Sta a ognuno saperla cogliere! 😀
        Com’era? Il potere non ti cambia, al massimo approfitta di te.
        Sono ambienti, questi di cui parliamo, in cui il verbo essere si coniuga, per alcuni, solo al futuro: “questo sarà…, quell’altro sarà…”
        Parliamo degli anni ’80, si badi. In piena era Wojtyla. In un certo senso, il Papa oggi fa quello che deve fare. Per ordine di un destino indipendente.

      • 12 luglio 2010 alle 14:02

        ..azz! se la e) era ambigua questa é enigmatica!!!

      • 12 luglio 2010 alle 14:34

        Perché “enigmatica”? Non stavamo parlando della possibilità che certe mosse di Ratzinger siano incoerenti col rigore teologico con cui pensa?
        Di Pacelli si raccontava che fosse entrato in seminario per percorrere la carriera ecclesiastica. Non si può dire che non abbia avuto successo. Per questo ha occupato uno dopo l’altro certi precisi posti, a cominciare dal Collegio Capranica. Le carriere ecclesiastiche sono rigide come un binario dalle stazioni obbligate. Quale sorpresa se ne vengono fuori personalità rigide, al limite bloccate? Una volta sentii dire al Card. Pappalardo: “di interi periodi della tua vita non riesci a ricordare altro che la routine quotidiana, il percorso da un posto a un altro con una cartella sotto il braccio”.
        Quali margini d’azione, quale libertà, quale discernimento restano a chi designa qualcuno per un determinato ufficio, sia pure il papa? In fondo è una ratifica di un meccanismo che va avanti da solo.

      • 12 luglio 2010 alle 19:08

        !!!!
        Mi riferivo solo alla notazione: «è stato mio professore alla Gregoriana».
        Che oggettivamente, conoscendo, almeno un poco, l’alumno, può significare un sacco di cose!!!!!!!!!!!!!!!! (Immagimo bastino. i !, !)

      • 12 luglio 2010 alle 20:10

        Anche io mi riferivo a quello.
        Intendevo sommessamente insinuare che Fisichella, conoscendomi, possa aver avuto la sua occasione di ravvedersi e io la mia, conoscendo lui. Ma ciascuno, almeno così pare, ha sprecato la propria. 😀
        Chi dei due abbia avuto più fortuna nessuno può dirlo 😆

  2. Giuseppe Pace
    1 luglio 2010 alle 21:37

    Sono un semplice ed umile credente in Gesù Cristo e nella chiesa cattolica. Credo sia arrivato il momento di dire basta con tutti questi ORRORI ed ERRORI da parte di noi tutti CHIESA siamo veramente stanchi e preoccupati . Ma é con umiltà e nella mia piccolezza che GRIDO a tutti noi ( chiesa ) di pregare incessantemente lo Spirito Santo affinché Santifichi sempre di più la Santa Chiesa . Riconoscere i propri errori con chiarezza non fignifica fare polemica sempre e comunque . In ultimo ricordiamo che la Chiesa dobbiamo difenderla ad ogni costo perché sappiamo bene che ci Salviamo solo attraverso di Essa.

    • 2 luglio 2010 alle 11:36

      Incomincia a fare muro contro gli ORRORI di qualche tuo amico che usurpa impropriamente……digli che questi comportamenti MAFIOSI non si addicono all’essere CHIESA!!!Inoltre impara a difendere i diritti dei più deboli e di quelli che subiscono le ingiustizie piuttosto che stare a……nelle stanze dei bottoni:mi sono spiegato?
      MICHELE VILARDO.

      • 7 luglio 2010 alle 16:02

        Mike!
        C’è qualcosa nel tuo post che da per scontato qualcosa di non conosciuto. Alemrno da me.
        Che vuoi dire?

    • 7 luglio 2010 alle 16:00

      Sicuro?

      • 7 luglio 2010 alle 19:04

        E perchè dovresti conoscere tutto?!!!L’importante è che l’interessato abbia capito!

      • 7 luglio 2010 alle 19:20

        E allora la prossima volta mandagli una e-mail.

    • 7 luglio 2010 alle 19:22

      Di acritici seguaci del loyolate ce ne sono anche troppi. E tutti hanno contribuito a determinare la situazione di che trattasi.
      Per difendere la Chiesa, non occorre molto; anzi niente. Per difendere la chiesa occorre che si tolgano dalle balle molte molte persone. Quindi la chiesa è indifendibile !

  3. Sebastian
    2 luglio 2010 alle 7:36

    Scusa, Giuseppe Pace. Intanto piscere di conoscerti. Poi, in merito al tuo esposto, non vorrei sbagliarmi ma ciò che salva è la FEDE e, non alla chiesa ma, a Gesù Cristo; no? Pertanto, il tuo pensiero, non sarebbe da ridimensionare?

  4. 2 luglio 2010 alle 12:11

    Mentre Roma è sotto assedio, i cardinali litigano

    di Sandro Magister

    Schönborn contro Sodano, Sepe contro Bertone. Il caso serio dell’arcivescovo di Vienna. Benedetto XVI castiga, pacifica e guarda lontano. Anche con tre nomine in tre posti chiave della curia

    ROMA, 2 luglio 2010 – È stata una vigilia laboriosa, per il papa, quella della festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della Chiesa romana.
    Come sempre, ha celebrato i vespri nella basilica di San Paolo fuori le Mura assieme a una delegazione del patriarcato ecumenico di Costantinopoli, ricevuta in Vaticano la mattina stessa.
    Nell’omelia ha annunciato la creazione di un nuovo organismo vaticano “per una rinnovata evangelizzazione” nei paesi di antica cristianità in cui è intervenuta una “eclissi del senso di Dio”.
    Ma in più Benedetto XVI ha lavorato sodo per riportare un po’ di pace tra alcuni cardinali che nelle ultime settimane si erano pubblicamente affrontati tra loro. L’ha fatto con due comunicati piuttosto irrituali e con un’udienza anch’essa speciale a tre dei litiganti.
    Per una curiosa coincidenza, il giorno precedente, domenica, nelle chiese di tutto il mondo si era letto il passo della lettera di san Paolo ai Galati nella quale l’apostolo ammoniva: “Se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri”.
    Un monito che Benedetto XVI aveva già ripreso e citato nella memorabile lettera da lui scritta ai vescovi il 10 marzo del 2009, anche allora dopo aspri scontri tra uomini di Chiesa.

    *

    Il primo dei due comunicati del 28 giugno ha riguardato la congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e in particolare il cardinale Crescenzio Sepe che l’ha presieduta tra il 2001 e il 2006, prima di essere trasferito all’arcidiocesi di Napoli.
    Sepe era una potenza nella curia di Giovanni Paolo II. E infatti, quando lo scorso 20 giugno la magistratura italiana aprì un’indagine su di lui per sospette irregolarità nella gestione del patrimonio edilizio della congregazione, egli immediatamente disse di aver sempre operato con l’approvazione e l’apprezzamento della segreteria di Stato vaticana dell’epoca, retta dal cardinale Angelo Sodano.
    Coinvolgendo Sodano nei suoi affari e nello stesso tempo polemizzando implicitamente con l’attuale segretario di Stato, Tarcisio Bertone, che aveva voluto il suo trasferimento da Roma a Napoli, Sepe aveva prodotto una notevole irritazione ai vertici del Vaticano, che traspariva dal gelido distacco con cui “L’Osservatore Romano” seguiva la sua vicenda giudiziaria.
    Ebbene, col comunicato del 28 giugno la Santa Sede ha voluto riaffermare la finalità esclusivamente missionaria dei proventi del patrimonio edilizio della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli – proprietaria a Roma di decine di palazzi di pregio – e nello stesso tempo dissociarsi dagli eventuali “errori di valutazione” compiuti da Sepe e dai suoi collaboratori nella loro individua responsabilità.

    *

    Il secondo comunicato del 28 giugno ha riguardato invece il cardinale Christoph Schönborn (nella foto), arcivescovo di Vienna, ricevuto dal papa la mattina stessa.
    Schönborn aveva fatto notizia, nelle settimane scorse, per aver proposto a più riprese un “ripensamento” della disciplina del celibato del clero e per aver aspramente criticato atti e parole del cardinale Sodano in materia di pedofilia.

    Tanto più Schönborn aveva fatto notizia in quanto egli è ritenuto vicinissimo a Joseph Ratzinger. Ne fu brillante allievo, è stato da lui sempre molto apprezzato. Per questo, un’opinione largamente diffusa era che egli avesse detto quelle cose con la sostanziale approvazione del papa.
    Ma non era così. Sia la sortita sul celibato, sia gli attacchi a Sodano non piacquero per nulla a Benedetto XVI. Che rimproverò severamente Schönborn sia a voce che per iscritto.
    Ma per fugare l’impressione di un’intesa tra i due, c’era bisogno di un atto pubblico. Ed è ciò che è avvenuto il 28 giugno, dapprima con un colloquio a tu per tu tra il papa e l’arcivescovo di Vienna, poi con l’allargamento dell’udienza ai cardinali Sodano e Bertone, e infine con un comunicato che ha reso pubblici i contenuti dell’incontro.
    Ecco il testo integrale del comunicato, seguito da un commento e da un riepilogo degli ultimi cambiamenti decisi da Benedetto XVI nella curia vaticana.

    COMUNICATO DELLA SALA STAMPA VATICANA, 28 GIUGNO 2010

    1) Il Santo Padre ha ricevuto oggi in udienza il Cardinale Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna e Presidente della Conferenza Episcopale Austriaca. Questi aveva chiesto di poter riferire personalmente al Sommo Pontefice circa la presente situazione della Chiesa in Austria. In particolare, il Cardinale Christoph Schönborn ha voluto chiarire il senso esatto di sue recenti dichiarazioni circa alcuni aspetti dell’attuale disciplina ecclesiastica, come pure taluni giudizi sull’atteggiamento tenuto dalla Segreteria di Stato, ed in particolare dall’allora Segretario di Stato del Papa Giovanni Paolo II di v.m., nei riguardi del compianto Cardinale Hans Hermann Groër, Arcivescovo di Vienna dal 1986 al 1995.

    2) Successivamente, sono stati invitati all’incontro i Cardinali Angelo Sodano, Decano del Collegio Cardinalizio, e Tarcisio Bertone, Segretario di Stato.

    Nella seconda parte dell’Udienza, sono stati chiariti e risolti alcuni equivoci molto diffusi e in parte derivati da alcune espressioni del Cardinale Christoph Schönborn, il quale esprime il suo dispiacere per le interpretazioni date.??In particolare:

    a) Si ricorda che nella Chiesa, quando si tratta di accuse contro un Cardinale, la competenza spetta unicamente al Papa; le altre istanze possono avere una funzione di consulenza, sempre con il dovuto rispetto per le persone.

    b) La parola “chiacchiericcio” è stata interpretata erroneamente come una mancanza di rispetto per le vittime degli abusi sessuali, per le quali il Cardinale Angelo Sodano nutre gli stessi sentimenti di compassione e di condanna del male, come espressi in diversi interventi del Santo Padre. Tale parola, pronunciata nell’indirizzo Pasquale al Papa Benedetto XVI, era presa letteralmente dall’Omelia pontificia della Domenica delle Palme ed era riferita al “coraggio che non si lascia intimidire dal chiacchiericcio delle opinioni dominanti”.

    3) Il Santo Padre, ricordando con grande affetto la sua visita pastorale in Austria, invia tramite il Cardinale Christoph Schönborn il Suo saluto ed incoraggiamento alla Chiesa che è in Austria ed ai suoi Pastori, affidando alla Celeste protezione di Maria, tanto venerata in Mariazell, il cammino di una rinnovata comunione ecclesiale.

    Il comunicato non lascia spazio a dubbi: Schönborn si è recato dal papa con la cenere sul capo e ha dovuto ritrattare quanto da lui detto contro il cardinale Sodano e a proposito del celibato.
    Ma tutto ciò non sarebbe stato reso pubblico dalla Santa Sede se a sua volta le parole e i gesti di Schönborn non avessero quella risonanza mediatica che hanno.
    Perché ciò che distingue l’arcivescovo di Vienna da tanti altri cardinali è proprio questo suo saper essere protagonista sulla scena della pubblica opinione. Alle cui inclinazioni e pressioni si mostra sensibilissimo.
    Infatti, quasi sempre il successo mediatico gli arride. Sul celibato ha detto e non detto, ma le sue allusioni a un possibile “ripensamento” di questa disciplina sono bastate ad assicurargli alti indici d’ascolto e di consenso.
    Con le rivendicazioni del movimento di riforma cattolica neomodernista “Noi siamo Chiesa”, nato in Austria e lì piuttosto diffuso, non ha mai detto di concordare. Ma la sera dello scorso mercoledì santo, nella cattedrale di Vienna, ha voluto al suo fianco i capi del movimento, mentre chiedeva perdono per gli abusi sessuali del clero.
    Quanto poi alle procedure per contrastare gli abusi, l’arcivescovo di Vienna si caratterizza come l’interprete più deciso della cosiddetta “trasparenza”: il sistematico rinvio dei casi alla giustizia civile e comunque a collegi giudicanti indipendenti dalla gerarchia. Anche su questo riscuotendo un esteso consenso.
    Accusando il cardinale Sodano di insensibilità e inettitudine riguardo allo scandalo della pedofilia, Schönborn ha colpito un bersaglio fin troppo facile, un personaggio che per vari motivi riscuoteva già molte critiche.
    Ma ciò che più preoccupa le autorità vaticane e lo stesso papa è la debolezza di guida che l’arcivescovo di Vienna manifesta, rispetto alla Chiesa austriaca nel suo insieme.
    Negli anni Ottanta, l’allora cardinale Joseph Ratzinger affidò a Schönborn e a pochi altri vescovi fidati la stesura del Catechismo della Chiesa cattolica. Ma da poco eletto papa, ricevendo il 5 novembre 2005 i vescovi austriaci in visita “ad limina”, li rimproverò proprio di insegnare la dottrina “in maniera incompleta”, omettendo “quelle cose che si ascoltano meno volentieri o che suscitano reazioni di protesta e derisione”. Schönborn era lì anche lui ad ascoltare.
    Il 15 e 16 giugno del 2009 i vescovi austriaci furono chiamati di nuovo a Roma a rapporto. Evidentemente, a giudizio del papa, la lezione impartita loro nel 2005 non era bastata.
    In più, c’era stata poco prima la sollevazione di una larga parte dei cattolici e del clero contro la nomina a Linz di un vescovo, Gerhard Maria Wagner, osteggiato come troppo conservatore. Sia Schönborn che altri vescovi lasciarono correre la protesta e nel giro di un mese Roma cedette e revocò la nomina, nel tripudio di tutti coloro che rivendicano che il criterio giusto per scegliere i vescovi sia il gradimento popolare.
    Anche dopo l’incontro del 15 e 16 giugno 2009 la Santa Sede emise un comunicato pubblico, che dava conto dei richiami rivolti ai vescovi austriaci.
    Il comunicato del 28 giugno sull’incontro tra il papa e Schönborn è quindi il terzo rimprovero della serie. Nel frattempo sono quasi passati i canonici cinque anni dalla visita “ad limina” del 2005 e di conseguenza i vescovi austriaci torneranno presto a incontrare il papa, per un quarto, prevedibile, rimprovero pubblico.
    Ciò non toglie che Ratzinger continui ad apprezzare le qualità del suo ex allievo Schönborn, che nel suo intimo è assolutamente ortodosso. Nell’ultimo fine settimana di agosto, quando il circolo degli ex alunni del papa si riunirà attorno a lui a Castel Gandolfo, la relazione introduttiva la terrà proprio Schönborn, su un tema cruciale come l’interpretazione del Concilio Vaticano II.
    Di Schönborn, Benedetto XVI conosce però anche i difetti, il primo dei quali è l’incoerenza tra ciò che pensa – del tutto in linea col papa – e ciò che dice e fa, per farsi ascoltare e approvare.

    *

    Tornando al comunicato, c’è un passaggio che esige di essere spiegato. È quello in cui il papa rimprovera Schönborn per le accuse da lui rivolte a Sodano a proposito del “compianto” cardinale Hans Hermann Groër, arcivescovo di Vienna dal 1986 al 1995.
    In pratica Schönborn accusò Sodano di aver coperto gli abusi sessuali commessi da Groër.
    Commessi? In realtà Groër non ammise mai alcuna colpa, né fu mai sottoposto ad alcun processo, né canonico né civile.
    La ricostruzione più precisa del caso è quella pubblicata il 1 luglio da “il Foglio”:
    “Il caso Groër scoppia nel 1995 quando, dopo le accuse di abusi propalate sui media, al cardinale, che aveva già compiuti i 75 anni, vengono accettate le dimissioni. Al suo posto viene nominato Schönborn, che in pochi mesi da ausiliare diventa coadiutore e arcivescovo pieno di Vienna. In quella prima fase il giovane presule domenicano non si mostra colpevolista nei confronti del suo predecessore benedettino.
    “Il caso Groër riesplode con virulenza nel gennaio 1998, quando ad accusarlo sono alcuni suoi confratelli monaci. Il 21 febbraio di quell’anno è previsto il concistoro in cui Schönborn riceve la berrette cardinalizia, e lui cerca di fare il possibile per evitare che alla cerimonia sia presente anche Groër. In quel momento infatti il nuovo arcivescovo di Vienna ha già maturato un giudizio colpevolista a riguardo del predecessore. Giovanni Paolo II però non solo non impedisce la venuta di Groër ma, il 20 febbraio, lo riceve anche in udienza.
    “Al rientro dal concistoro, in Austria si riunisce il consiglio permanente dell’episcopato. Vi partecipano il neocardinale Schönborn e altri quattro vescovi: Kapellari, Eder, Weber e Aichern. Alla fine in quattro firmano una nota in cui si dichiarano ‘moralmente certi’ della colpevolezza del cardinale Groër. L’unico a non firmare è Aichern, anche lui benedettino, che forse conosceva meglio degli altri le liti tra confratelli in cui erano maturate le accuse a Groër.
    “A questo punto Schönborn scende a Roma per chiedere che la Santa Sede ratifichi la condanna espressa dai presuli. Ma senza successo. Il diniego viene manifestato – con toni chiari e netti – durante la settimana santa di quell’anno, quando Giovanni Paolo II e il cardinale Sodano ricevono in udienza Schönborn, Weber e Eder. La Santa Sede non ritiene probanti le accuse. Comunque dopo Pasqua Groër emette un comunicato in cui chiede perdono nel caso abbia fatto qualcosa di male ma non ammette nessuna colpa.
    “Nel giugno di quell’anno c’è poi la visita del papa in Austria. Schönborn assieme ad altri vescovi, ma non tutti, chiede che Groër non sia presente alla visita e che il Vaticano esprima una condanna nei suoi confronti. La prima condizione viene accordata, la seconda no. Groër si assenterà per alcuni mesi ma poi tornerà in patria. Morirà nel 2003 senza che Giovanni Paolo II, l’unico che aveva questo potere – come ha ribadito il comunicato del 28 giugno scorso –, abbia espresso una parola di condanna nei suoi confronti.”

    *

    Il 30 giugno e il 1 luglio sono state ufficializzate anche una serie di nomine nella curia vaticana. Le principali sono tre.
    La prima è quella dell’arcivescovo Salvatore Fisichella a presidente del neonato pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione.
    Fisichella era rettore della Pontificia Università Lateranense e presidente della pontificia accademia per la vita. Dove a lui succederanno, rispettivamente, il sacerdote salesiano Enrico dal Covolo e monsignor Ignacio Carrasco de Paula.
    La seconda nomina importante è quella del cardinale canadese Marc Ouellet a prefetto della congregazione per i vescovi, al posto del cardinale Giovanni Battista Re.

    Ouellet, 66 anni, sulpiziano, finora arcivescovo di Quebec, discepolo del grande teologo Hans Urs von Balthasar, è un ratzingeriano di ferro. Come vescovo nel Canada francofono ha operato in uno dei luoghi dove la scristianizzazione è intervenuta più drammatica e repentina. Nel scegliere i futuri vescovi, si prevede quindi che sarà molto in sintonia con la visione che ha indotto Benedetto XVI a istituire il nuovo organismo per la nuova evangelizzazione.
    Di questo nuovo organismo, però, non si conoscono ancora i compiti precisi, che saranno definiti da un “motu proprio” papale. Ad esempio, non sono chiari i confini tra le sue competenze e quelle del pontificio consiglio della cultura, che già si occupa del “Cortile dei gentili” e cioè dell’evangelizzazione dei non credenti.
    Inoltre, l’affidamento del nuovo organismo a monsignor Fisichella potrebbe rinfocolare le polemiche che hanno tormentato la sua presidenza della pontificia accademia per la vita, a motivo di un suo controverso articolo su “L’Osservatore Romano” in difesa di una fanciulla brasiliana alla quale era stato imposto un doppio aborto: polemiche non placate neppure da una successiva dichiarazione della congregazione per la dottrina della fede.
    Infine, la terza nomina importante è quella del vescovo svizzero Kurt Koch a presidente del pontificio consiglio per l’unità dei cristiani, al posto del cardinale Walter Kasper.

    *

    Il 1 luglio Benedetto XVI ha inoltre ricevuto il vescovo emerito di Augsburg, Walter Mixa. Anche qui per pacificare uno scontro dentro la gerarchia ecclesiastica. E anche qui con un comunicato emesso al termine del colloquio.
    In questo caso, la “polemica spesso fuori misura” cui accenna il comunicato ha avuto come protagonisti due pesi massimi dell’episcopato della Germania, che si sono particolarmente accaniti contro Mixa con critiche e accuse non tutte fondate, inducendolo alle dimissioni: il presidente della conferenza episcopale tedesca, Robert Zollitsch, arcivescovo di Friburgo in Brisgovia, progressista, e l’arcivescovo di Monaco di Baviera, Reinhard Marx, conservatore.
    Per questo l’esortazione alla pace e alla reciproca benevolenza, espressa dal papa nel comunicato, si è indirizzata primariamente proprio ai “confratelli nel ministero episcopale”.

    Con questo appello conclusivo:

    “In un tempo di contrasti ed insicurezze, il mondo attende dai cristiani la concorde testimonianza che essi, in base al loro incontro col Signore risorto, sono in grado di offrire e nella quale essi sono di aiuto gli uni agli altri come anche all’intera società, per trovare la via giusta verso il futuro”.

  5. 2 luglio 2010 alle 12:13

    Grande Benedetto XVI,finalmente ha avuto il coraggio di “mandare a casa”il cardinale Giovan Battista Re!!!

  6. Sebastian
    2 luglio 2010 alle 13:01

    – PEDOFILIA, CONDANNATO A 20 ANNI PRETE “SADICO” AUSTRALIANO –

    Abusi sessuali commessi fra il 1968 e il 1986 su 39 scolari

    Alcuni dei reati «hanno contribuito ad una cultura di depravazione» nelle scuole in cui l’imputato insegnava

    SYDNEY – Un ex sacerdote cattolico è stato condannato a Sydney a quasi 20 anni di carcere per abusi sessuali commessi fra il 1968 e il 1986 su 39 scolari. John Sidney Denham di 67 anni si era dichiarato colpevole dei reati commessi in diverse scuole e parrocchie, a Sydney e in altri centri del Nuovo Galles del sud. La maggior parte delle vittime frequentava la scuola media St Pius X a Newcastle, dove Denham era responsabile delle punizioni disciplinari.

    LA SENTENZA – Nell’emettere la sentenza, il giudice della corte distrettuale Helen Syme ha dichiarato che alcuni dei reati erano «sadici» e «hanno contribuito ad una cultura di paura e di depravazione» nelle scuole in cui l’imputato insegnava. Le lamentele sul comportamento di Denham erano rimaste inascoltate e molti ragazzi avevano lasciato la scuola per evitare le sue attenzioni, ha detto. Rispondendo alle domande dell’accusa, Denham ha ammesso di aver commesso una «grave violazione di fiducia», e di essersi «eccitato per il dolore» degli alunni a cui infliggeva punizioni corporali. L’ex prete ha detto che allora era convinto di essere «irresistibile» e che i ragazzi accettavano le sue avance. Quasi tutte le vittime hanno intentato un’azione collettiva per ottenere un risarcimento per milioni di dollari contro la diocesi di Newcastle, che ora rischia la bancarotta.

    (Fonte: Corriere della sera del 2/7/2010)

  7. 16 luglio 2010 alle 18:26

    Abusi sessuali. Le nuove norme “sui delitti più gravi”
    Il testo completo delle nuove norme, con allegato un inquadramento storico del motu proprio del 2001 “Sacramentorum sanctitatis tutela”, di cui sono l’applicazione aggiornata. Il tutto introdotto e spiegato dal direttore della sala stampa vaticana

    di Federico Lombardi

    ROMA, 15 luglio 2010 – Nel 2001 il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva promulgato un documento di grande importanza, il Motu Proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” che attribuiva alla Congregazione per la Dottrina della Fede [vedi foto] la competenza per trattare e giudicare nell’ambito dell’ordinamento canonico una serie di delitti particolarmente gravi, per i quali la competenza era precedentemente attribuita anche ad altri Dicasteri o non era del tutto chiara.

    Il Motu Proprio (la “legge” in senso stretto) era accompagnato da una serie di Norme applicative e procedurali note come “Normae de gravioribus delictis”. Nel corso dei nove anni successivi l’esperienza ha naturalmente suggerito l’integrazione e l’aggiornamento di tali Norme, in modo da poter sveltire o semplificare le procedure per renderle più efficaci, o tener conto di nuove problematiche. Ciò è avvenuto principalmente grazie all’attribuzione da parte del Papa di nuove “facoltà” alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che però non erano state integrate organicamente nelle “Norme” iniziali. È ciò che è ora avvenuto, nell’ambito appunto di una revisione sistematica di tali Norme.

    I delitti gravissimi a cui si riferiva questa normativa riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell’Eucarestia e della Penitenza, ma anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al disotto dei 18 anni di età.

    La vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest’ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi.

    È giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l’orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie.

    Un primo contributo di chiarificazione – soprattutto ad uso degli operatori dell’informazione – era stato dato poco tempo fa con la pubblicazione sul Sito Internet della Santa Sede di una sintetica “Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali”, ma la pubblicazione delle nuove Norme è tutt’altra cosa, offrendoci un testo giuridico ufficiale aggiornato, valido per tutta la Chiesa.

    Per facilitarne la lettura da parte di un pubblico non specialistico, interessato principalmente alla problematica relativa agli abusi sessuali, cerchiamo di metterne in luce alcuni aspetti rilevanti.

    Fra le novità introdotte rispetto alle Norme precedenti si devono sottolineare soprattutto quelle intese a rendere le procedure più spedite, come la possibilità di non seguire la “via processuale giudiziale” ma di procedere “per decreto extragiudiziale”, o quella di presentare al Santo Padre in circostanze particolari i casi più gravi in vista della dimissione dallo stato clericale.

    Un’altra norma intesa a semplificare problemi precedenti e a tener conto dell’evoluzione della situazione nella Chiesa, riguarda la possibilità di avere come membri del personale dei tribunali, o come avvocati o procuratori, non solo più sacerdoti, ma anche laici.

    Analogamente, per svolgere tali funzioni non è più strettamente necessaria la laurea in diritto canonico, ma la competenza richiesta può essere comprovata anche in altro modo, ad esempio con il titolo di licenza.

    Da notare anche il passaggio del termine della prescrizione da dieci a venti anni, restando sempre la possibilità di deroga anche oltre tale periodo.

    Significativa la equiparazione ai minori delle persone con limitato uso di ragione, e la introduzione di una nuova fattispecie: la pedopornografia. Questa viene così definita: “l’acquisizione, la detenzione o la divulgazione” compiuta da un membro del clero “in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori di anni 14”.

    Si ripropone la normativa sulla confidenzialità dei processi, a tutela della dignità di tutte le persone coinvolte.

    Un punto che non viene toccato, mentre spesso è oggetto di discussione in questi tempi, riguarda la collaborazione con le autorità civili. Bisogna tener conto che le Norme ora pubblicate sono parte dell’ordinamento penale canonico, in sé completo e pienamente distinto da quello degli Stati.

    A questo proposito si può tuttavia far notare quanto scritto nella già ricordata “Guida alla comprensione delle procedure…” pubblicata sul Sito della Santa Sede. In tale “Guida” la indicazione: “Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte”, è stata inserita nella Sezione dedicata alle “Procedure preliminari”. Ciò significa che nella prassi proposta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede occorre provvedere per tempo ad ottemperare alle disposizioni di legge vigenti nei diversi Paesi e non nel corso del procedimento canonico o successivamente ad esso.

    La pubblicazione odierna delle Norme dà un grande contributo alla chiarezza e alla certezza del diritto in un campo in cui la Chiesa è fortemente impegnata oggi a procedere con rigore e con trasparenza, così da rispondere pienamente alle giuste attese di tutela della coerenza morale e della santità evangelica che i fedeli e l’opinione pubblica nutrono verso di essa, e che il Santo Padre ha continuamente ribadito.

    Naturalmente occorrono anche molte altre misure ed iniziative, da parte di diverse istanze ecclesiali.

    Per quanto riguarda la Congregazione per la Dottrina della Fede, essa sta attualmente studiando come aiutare gli Episcopati del mondo a formulare e sviluppare in modo coerente ed efficace le indicazioni e direttive necessarie ad affrontare la problematica degli abusi sessuali di minori da parte di membri del clero o nell’ambito di attività o istituzioni connesse alla Chiesa, con riguardo alla situazione e ai problemi della società in cui operano.

    Sarà un altro passo cruciale nel cammino perché la Chiesa traduca in prassi permanente e in consapevolezza continua i frutti degli insegnamenti e delle riflessioni maturati nel corso della dolorosa vicenda della “crisi” dovuta agli abusi sessuali da parte di membri del clero.

    Per completare questa breve rassegna sulle principali novità contenute nelle “Norme”, è bene osservare anche quelle che si riferiscono a delitti di altra natura. In realtà anche in questi casi non si tratta tanto di determinazioni nuove nella sostanza, quanto di inserimento di normative già vigenti, così da ottenere una normativa complessiva più ordinata e organica sui “delitti più gravi” riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Più specificamente sono stati inseriti: i delitti contro la fede (cioè eresia, apostasia e scisma), per i quali sono normalmente competenti gli Ordinari, ma la Congregazione diventa competente in caso di appello; la registrazione e divulgazione compiute maliziosamente delle confessioni sacramentali, sulle quali già era stato emesso un decreto di condanna nel 1988; l’attentata ordinazione delle donne, sulla quale pure esisteva già un decreto del 2007.

    NUOVE NORME “DE GRAVIORIBUS DELICTIS” – 21 MAGGIO 2010

    Parte Prima

    NORME SOSTANZIALI

    Art. 1

    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.
    § 2. Nei delitti di cui al § 1, per mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

    Art. 2

    § 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    Art. 3

    § 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
    § 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 4

    § 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
    § 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

    Art. 5

    Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

    Art. 6

    § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
    § 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

    Art. 7

    § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
    § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

    Seconda Parte

    NORME PROCEDURALI

    Titolo I

    Costituzione e competenza del Tribunale

    Art. 8

    § 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
    § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
    § 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

    Art. 9

    § 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
    § 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

    Art. 10

    È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

    Art. 11

    Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

    Art. 12

    Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

    Art. 13

    Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

    Art. 14

    Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

    Art. 15

    Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

    Art. 16

    Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

    Art. 17

    Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

    Art. 18

    La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

    Art. 19

    Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

    Art. 20

    Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

    Titolo II

    L’ordine giudiziario

    Art. 21

    § 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
    § 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

    Art. 22

    Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

    Art. 23

    Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

    Art. 24

    § 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
    § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
    § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

    Art. 25

    Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

    Art. 26

    § 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
    § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

    Art. 27

    Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

    Art. 28

    La cosa passa in giudicato:
    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

    Art. 29

    § 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
    § 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

    Art. 30

    § 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
    § 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

    Art. 31

    In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

    INTRODUZIONE STORICA AL MOTU PROPRIO DEL 2001 “SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA”, DI CUI LE NUOVE NORME SONO L’APPLICAZIONE

    Il Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Benedetto XV nel 1917 riconosceva l’esistenza di un certo numero di reati canonici o “delitti” riservati alla competenza esclusiva della Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, che, in quanto tribunale, era governata da una legge propria (cfr. can. 1555 CIC 1917).

    Pochi anni dopo la promulgazione del Codice del 1917, il Sant’Uffizio emanò un’Istruzione, la “Crimen Sollicitationis” (1922), che dava istruzioni dettagliate alle singole Diocesi e ai tribunali sulle procedure da adottare quando si dovevano trattare il delitto canonico di sollecitazione. Questo gravissimo delitto riguardava l’abuso della santità e della dignità del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che sollecitasse il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona. La normativa del 1922 aveva lo scopo di aggiornare alla luce del nuovo Codice di Diritto Canonico le indicazioni della Costituzione Apostolica “Sacramentorum Poenitentiae” promulgata dal Papa Benedetto XIV nel 1741. Si dovevano considerare diversi elementi che vanno a sottolineare la specificità della fattispecie (con risvolti meno rilevanti dal punto di vista del diritto penale civile): il rispetto della dignità del sacramento, l’inviolabilità del sigillo sacramentale, la dignità del penitente e il fatto che in molti casi il prete accusato non poteva essere interrogato su tutto quello che fosse capitato senza mettere in pericolo il sigillo sacramentale. Questa procedura speciale, perciò si basava su un metodo indiretto di raggiungere la certezza morale necessaria per giungere ad una decisione definitiva sul caso. Questo metodo indiretto includeva di indagare sulla credibilità della persona che accusava il prete e la vita e il comportamento del prete accusato. L’accusa stessa era considerata come una delle accuse più gravi che si potevano muovere contro un prete cattolico. Perciò, la procedura ebbe cura di assicurare che il prete che poteva essere vittima di un’accusa falsa o calunniosa venisse protetto dall’infamia finché non si provasse la sua colpevolezza. Ciò venne garantito dalla stretta riservatezza della procedura stessa, intesa a proteggere da un’indebita pubblicità tutte le persone coinvolte, fino alla decisione definitiva del tribunale ecclesiastico.

    L’Istruzione del 1922 includeva una breve sezione dedicata ad un altro delitto canonico: il crimen pessimum, che trattava della condotta omosessuale da parte di un chierico. Questa ulteriore sezione determinava che le procedure speciali per i casi di sollecitazione fossero applicate anche per questa fattispecie, con i necessari adattamenti dovuti alla natura del caso. Le norme che riguardavano il crimen pessimum venivano estese all’odioso crimine dell’abuso sessuale di bambini prepuberi e alla bestialità.

    L’Istruzione “crimen sollicitationis” pertanto non ha mai inteso rappresentare l’intera policy della Chiesa cattolica circa condotte sessuali improprie da parte del clero, ma solo istituire una procedura che permettesse di rispondere a quella situazione del tutto singolare e particolarmente delicata che è la confessione, in cui alla completa apertura dell’intimità dell’anima da parte del penitente corrisponde, per legge divina, il dovere di assoluta riservatezza da parte del sacerdote. Solo progressivamente e per analogia essa è stata estesa ad alcuni casi di condotta immorale di sacerdoti. L’idea che sia necessaria una normativa organica sulla condotta sessuale di persone con responsabilità educativa è assai recente, perciò rappresenta un grave anacronismo voler giudicare in questa prospettiva i testi normativi canonici di buona parte del secolo scorso

    L’Istruzione del 1922 veniva inviata ai Vescovi che avessero la necessità di trattare casi particolari che riguardavano la sollecitazione, l’omosessualità di un chierico, l’abuso sessuale di bambini e la bestialità. Nel 1962, il Papa Giovanni XXIII autorizzò una ristampa dell’Istruzione del 1922 con una breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgevano chierici religiosi. Le copie della ristampa del 1962 sarebbero dovute essere distribuite ai Vescovi radunati nel Concilio Vaticano II (1962-1965). Alcune copie della ristampa furono consegnate ai Vescovi che, nel frattempo, avevano bisogno di trattare casi riservati al Sant’Uffizio; tuttavia, la maggior parte delle copie non venne mai distribuita. Le riforme proposte dal Concilio Vaticano II comportavano anche una riforma del Codice di Diritto canonico del 1917 e della Curia romana. Il periodo fra il 1965 e il 1983 (l’anno in cui fu pubblicato il nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina) fu contrassegnato da differenti tendenze fra gli studiosi di diritto canonico in merito ai fini della legge penale canonica e alla necessità di un approccio decentralizzato ai casi, valorizzando l’autorità e il discernimento del Vescovi locali. Venne preferito un “atteggiamento pastorale” nei confronti delle condotte inappropriate; i processi canonici venivano da alcuni ritenuti anacronistici. Spesso prevalse il “modello terapeutico” nel trattamento dei casi di condotte inappropriate dei chierici. Ci si attendeva che il Vescovo fosse in grado di “guarire” più che di “punire”. Un’idea fin troppo ottimista a proposito dei benefici delle terapie psicologiche determinò molte decisioni che riguardavano il personale delle diocesi e degli istituti religiosi, a volte senza considerare adeguatamente le possibilità di una recidiva.

    In ogni modo, casi riguardanti la dignità del Sacramento della Penitenza, invece, dopo il Concilio rimasero alla Congregazione per la Dottrina della Fede (già Sant’Uffizio; il nome venne cambiato nel 1965), e l’Istruzione “Crimen sollicitationis” fu ancora usata per questi casi fino alle nuove norme fissate dal motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” del 2001.

    Nel periodo seguente al Concilio Vaticano II, furono presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede pochi casi riguardanti condotte sessuali inappropriate del clero relative a minori: alcuni di questi casi erano legati all’abuso del Sacramento della Penitenza; alcuni altri possono essere stati inviati tra le richieste di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale e dal celibato (prassi talvolta definita “laicizzazione”), che furono trattate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sino al 1989 (dal 1989 al 2005 la competenza per tali dispense è passata alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; dal 2005 ad oggi, gli stessi casi vengono trattati dalla Congregazione per il Clero).

    Il Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Giovanni Paolo II nel 1983 rinnovò la disciplina in materia al can. 1395, § 2: “Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti”. Secondo il CIC 1983 i processi vengono celebrati nelle Diocesi. Gli appelli dalle sentenze giudiziali possono essere presentati presso la Rota Romana, mentre i ricorsi amministrativi contro i decreti penali vengono proposti presso la Congregazione per il Clero.

    Nel 1994, la Santa Sede concesse un indulto per i Vescovi degli Stati Uniti: l’età per definire il delitto canonico di abuso sessuale di un minore fu elevata a 18 anni . Inoltre, il tempo per la prescrizione fu esteso ad un periodo di 10 anni calcolato a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. Venne indicato esplicitamente ai Vescovi di svolgere i processi canonici nelle Diocesi. Gli appelli furono riservati alla Rota Romana, i ricorsi amministrativi alla Congregazione per il Clero. Durante questo periodo (1994-2001) non si fece alcun riferimento all’antica competenza del Sant’Uffizio per questi casi.

    L’indulto del 1994 per gli Stati Uniti fu esteso all’Irlanda nel 1996. Nel frattempo, la questione di procedure speciali per casi di abuso sessuale venne discussa nella Curia romana. Alla fine, il Papa Giovanni Paolo II decise di includere l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico nel nuovo elenco di delitti canonici riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questi casi venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La nuova legge, un motu proprio dal titolo “Sacramentorum sanctitatis tutela”, fu promulgata il 30 aprile 2001. Una lettera firmata dal Cardinal Joseph Ratzinger e dall’Arcivescovo Tarcisio Bertone, rispettivamente Prefetto e Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu inviata a tutti i Vescovi cattolici il 18 maggio 2001. La lettera informava i Vescovi della nuova legge e delle nuove procedure che sostituivano l’Istruzione “Crimen Sollicitationis”.

    In essa erano innanzitutto indicati quali fossero i delitti più gravi, sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, riservati alla Congregazione; inoltre venivano indicate le speciali norme procedurali da osservarsi nei casi riguardanti tali gravi delitti, comprese le norme riguardanti la determinazione delle sanzioni canoniche e la loro imposizione.

    I delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede venivano elencati nel modo seguente:nell’ambito dei delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’Eucaristia:

    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate (can. 1367 CIC e can. 1442 CCEO);?
    2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (can. 1378 § 2 n. 1 CIC e cann. 1379 CIC e 1443 CCEO);
    3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico insieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale (cann. 908 e 1365 CIC; cann. 702 e 1440 CCEO);
    4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica (cf. can. 927 CIC);

    nell’ambito dei delitti contro la santità del sacramento della Penitenza:

    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1 CIC e can. 1457 CCEO);
    2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso (can. 1387 CIC e 1458 CCEO);
    3° la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1 e 1456 CCEO);

    nell’ambito, infine, dei delitti contro la morale:

    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età (cf. can. 1395 § 2 CIC ).

    Le norme processuali da seguirsi in questi casi venivano così indicate:

    – qualora l’Ordinario o il Gerarca avesse notizia, almeno verosimile, della commissione di un delitto riservato, dopo aver svolto un’indagine preliminare, lo stesso la segnalasse alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale (tranne l’ipotesi, per particolari circostanze, di avocazione a sé del caso) avrebbe indicato all’Ordinario o al Gerarca come procedere, fermo restando il diritto di appellare la sentenza di primo grado unicamente innanzi il Supremo Tribunale della medesima Congregazione;

    – l’azione criminale, nei casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, si estinguesse per prescrizione in un decennio. Veniva inoltre previsto che la prescrizione decorresse a norma dei cann. 1362 § 2 CIC e 1152 § 3 CCEO, con l’unica eccezione del delitto contra sextum cum minore, nel qual caso venne sancito che la praescriptio decorresse a far data dal giorno in cui il minore avesse compiuto il 18° anno di età;

    – nei Tribunali costituiti presso gli Ordinari o i Gerarchi, relativamente a queste cause, potessero ricoprire validamente l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono solamente dei sacerdoti e che, quando l’istanza nel Tribunale fosse in qualsiasi modo conclusa, tutti gli atti della causa fossero trasmessi quanto prima ex officio alla Congregazione per la Dottrina della Fede;

    Veniva inoltre stabilito che tutti i Tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche fossero tenuti ad osservare i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale, rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, unitamente alle norme speciali, date dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

    A distanza di nove anni dalla promulgazione del Motu Proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela», la Congregazione per la Dottrina della Fede, nell’intento di migliorare l’applicazione della legge, ha ritenuto necessario introdurre alcuni cambiamenti a queste norme, senza modificare il testo nella sua interezza, ma solo in alcune sue parti.

    Dopo un attento e accurato studio dei cambiamenti proposti, i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno sottoposto al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, lo stesso Sommo Pontefice, con decisione del 21 maggio 2010, ha approvato, ordinandone la promulgazione.

    La versione delle Norme sui delicta graviora attualmente in vigore è quella approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010.

  8. Sebastian
    4 giugno 2012 alle 18:40

    Cribbio! Questo mi era sfuggito! Non so se riderci o piangerci, su!

    http://www.dailymotion.com/video/xpsmd9_le-iene-il-prete-con-il-chiodo-fisso_shortfilms#from=embediframe

  9. Sebastian
    4 giugno 2012 alle 18:45

  10. Sebastian
    5 giugno 2012 alle 6:24
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